Decreto Legge di Speranza per continuare a “governare” la Sanità, ecco cosa nasconde…

Nomine politiche dirette, protocolli di cura, sperimentazioni, punteggi dei sanitari, tutto deciso da una commissione che resterà in vigore fino al 2025. Il futuro Ministro della Salute quindi lavorerà con una squadra scelta da Speranza. Ecco come la Politica gestisce in toto la nostra salute.

Un decreto legge passato sotto silenzio, salvo qualche pubblicazione telegrafica, che decreta l’operatività di una commissione che di fatto governa la Sanità Italiana, i cui membri sono stati nominati politicamente, otto direttamente dai ministri dell’esecutivo uscente, solo pochi giorni fa. Quando si dice che i Governi ereditano il lavoro e le scelte di quelli precedenti, intendiamo proprio questo. Lo abbiamo letto, spulciato, siamo andati a confrontare i decreti precedenti.

L’ECM (educazione continua in medicina) è il sistema attraverso il quale i professionisti sanitari si mantengono aggiornati. Così il sito istituzionale spiega la funzione della Commissione, ovvero “un percorso di formazione prolungato nel tempo indispensabile per rispondere ai bisogni dei pazienti e alle tante esigenze del Servizio Sanitario, nonché per la propria crescita professionale. Ciò grazie all’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta, che chi lavora nella Sanità ha l’obbligo deontologico di maturare”. La precedente è stata in vigore dal 2019 al 2021. Speranza la ha appena ricomposta, otto giorni da, e sarà in vigore fino al 2025.

Cosa fa questa commissione?

Stando a quanto contenuto nel decreto, “l’avvio del programma nazionale ECM risale al 2002, in base al DLgs 502/1992 integrato dal DLgs 229/1999, con l’introduzione dell’obbligo alla formazione continua per i professionisti della sanità. Il che, oltre a rappresentare un forte messaggio per tutti i professionisti, mira a un approccio più moderno allo sviluppo e al monitoraggio delle competenze individuali”. Dal primo gennaio 2008, la gestione amministrativa del programma ECM e il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, fino ad oggi di competenza del Ministero della Salute, sono stati trasferiti all’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.Na.S).

 

Entriamo nel dettaglio del Decreto del quasi futuro ministro della Salute Roberto Speranza:

“Nominata  una  Commissione nazionale per la formazione continua, da rinnovarsi ogni cinque anni”, il che di fatto sarà la possibile durata del prossimo esecutivo, la “Commissione è presieduta dal Ministro della salute ed è composta da quattro vicepresidenti, di cui uno  nominato  dal  Ministro  della salute”, quindi da Speranza stesso, “uno dal Ministro dell’istruzione,  dell’università  e  della ricerca”, quindi sempre dall’esecutivo in dirittura di arrivo, “uno dalla Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,  uno  rappresentato dal Presidente della federazione nazionale degli  ordini  dei  medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché da 25 membri altri 25 membri”. Di questi “due designati dal Ministro della salute, due dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, uno dal Ministro per la funzione pubblica, uno dal Ministro per le pari opportunità, uno dal Ministro per gli affari regionali”, ergo otto ancora nominati dall’esecutivo in uscita, “sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, su proposta della Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome, due dalla Federazione nazionale dell’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, uno dalla Federazione Nazionale degli ordini dei farmacisti, uno dalla Federazione Nazionale degli ordini dei medici veterinari, uno dalla Federazione Nazionale dei collegi infermieri, professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d’infanzia, uno dalla Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche, uno dalle associazioni delle professioni dell’area della riabilitazione di cui uno dalle associazioni delle professioni dell’area tecnico-sanitaria, uno delle professioni dell’area della prevenzione prevenzione, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei biologi, uno dalla Federazione nazionale degli ordini degli psicologi e uno dalla federazione nazionale degli ordini dei chimici”. Con il medesimo decreto sono disciplinate, cioè decise, le modalità di consultazione delle categorie professionali interessate in ordine alle materie di competenza della commissione.

 

Che cosa fa la Commissione?

Dal decreto di Speranza, abbiamo tirato fuori alcuni punti piuttosto interessanti:
Definisce,  con  programmazione pluriennale, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome  di  Trento  e  Bolzano nonché’  gli Ordini ed i collegi professionali  interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici”.

La Commissione definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per l’organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale nonché’ i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione  delle esperienze formative, quindi, individua i crediti formativi da riconoscere ai professionisti sanitari che presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie sono impegnati nella sperimentazione clinica dei medicinali. La Commissione definisce in oltre i requisiti per l’accreditamento delle società scientifiche, nonché soggetti pubblici e privati, che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

Parliamo di sperimentazione e cure. Ecco i punti importanti:

DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 2019, n. 52
Attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano, ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3. (19G00059) note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/06/2019 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 18/07/2020)
Le cure mediche prestate ai soggetti in sperimentazione e le decisioni di natura medica prese nel interesse ricadono sempre sotto la responsabilità di un medico qualificato o, se del caso, di un odontoiatra qualificato“. Quindi quando si diceva che gli odontoiatri non potevano dare indicazioni durante il Covid, era una balla?

Chi promuove la sperimentazione, secondo il decreto, (Il testo dell’articolo 6 del citato decreto legislativo del 6 novembre 2006, n 200, come modificato dal presente decreto) stabilisce i “requisiti minimi di cui devono essere in possesso i promotori delle sperimentazioni ai fini industriali, per l’esercizio delle attività da loro direttamente svolte in Italia, in qualità di promotori, necessari ai fini della garanzia della qualità delle sperimentazioni”. Come? “Il possesso dei requisiti minimi nonché quelli di cui al Decreto del Ministro della Salute (previsto dall’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211) è attestato dal promotore mediante autocertificazione presentata al Comitato Etico insieme alla domanda ai fini dell’espressione dei pareri”. Quindi, ricapitolando, i requisiti necessari per presentare una sperimentazione in Italia, si basano su una autocertificazione di chi quella sperimentazione vuole farla… Continuiamo a leggere: “il promotore può delegare in tutto o in parte le sue funzioni connesse con la sperimentazione a una società o ad una istituzione o organizzazione, in possesso dei requisiti specificati dal decreto del Ministero della Salute (DL 24 giugno 2004) o a una persona fisica, purché in possesso dei requisiti minimi previsti.

Eccoci alla parte economica: “per le sperimentazioni cliniche dei medicinali di cui al presente decreto, non sono consentiti accordi di carattere economico diretto tra il promotore e lo sperimentatore. Tali accordi possono essere stipulati solo con l’amministratore della struttura ove opera lo sperimentatore”. Di fatto cosa cambia?

Continuiamo con le modifiche: “il testo dell’articolo 26 del citato decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, come modificato dal presente decreto, è il seguente: L’AIFA fornisce risorse sufficienti ed in particolare designa un numero adeguato di ispettori, per garantire l’effettiva verifica dell’osservanza della buona pratica clinica. Le spese inerenti al rilascio delle autorizzazioni all’immissione in commercio, sono a carico della aziende farmaceutiche ispezionate.

Ora passiamo ai nomi scelti per la Commissione:

 

PRESIDENTE

Ministro della Salute.

VICE PRESIDENTI

Coordinatore della Commissione Salute;

Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

COMPONENTI DI DIRITTO

Direttore Generale dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali;

Direttore Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute;

Segretario, responsabile del supporto amministrativo-gestionale della Commissione nazionale per la formazione continua.

COMPONENTI

Dott.ssa Alba La Barba (Conferenza Stato-Regioni)

Dott. Luigi Califano (Conferenza Stato-Regioni)

Dott. Paolo Messina (Conferenza Stato-Regioni)

Dott. Roberto Pirrò (Conferenza Stato-Regioni)

Dott. Gabriele Bellotti (Conferenza Stato-Regioni)

Dott.ssa Antonella Caroli (Conferenza Stato-Regioni)

Dott. Claudio Costa (Conferenza Stato-Regioni)

Dott.ssa Eleonora Angeli (Conferenza Stato-Regioni)

Dott. Roberto Monaco (FNOMCeO)

Dott. Carlo Curatola (FNOMCeO)

Dott. Alessandro Nisio (Commissione Nazionale Albo Odontoiatri)

Dott. Giovanni Zorgno (Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani)

Dott.ssa Daniela Mulas (Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani)

Dott.ssa Nausicaa Orlandi (Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici)

Dott. Alessandro Trento (Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi)

Dott.ssa Claudia Dello Iacovo (Ordine Nazionale dei Biologi)

Dott. Palmiro Riganelli (Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche)

Dott. Pierpaolo Pateri (Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche)

Dott.ssa Martha Traupe (Federazione nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica)

Dott. Emiliano Mazzucco (Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione)

Dott. Gianluca Signoretti (Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione)

Dott.ssa Anna Giulia De Cagno (Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione)

Dott. Rosario Bracciante (Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione)

Dott.ssa Patrizia Popoli (Ministero della Salute) Istituto Superiore di Sanità

Prof. Francesco Giorgino (Ministero della Salute) docente ordinario di Endocrinologia della Scuola di Medicina di Bari.

Dott. Carlo Lusenti (Ministero della Salute) ex assessore regionale in Emilia Romagna, libero professionista.

Dott. Pietro Quinto (Ministero della Salute) ex Direttore generale dell’Asm, nel 2021 nominato dal Presidente della Regione Puglia quale primo commissario dell’istituenda azienda sanitaria della prevenzione della Regione Puglia, che accentrerà tutti i Dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie pugliesi.

Prof.ssa Domenica Lorusso (Ministero della Salute) Policlinico Gemelli

Prof. Carlo Della Rocca (Ministero della Salute su proposta del Ministero dell’Università e della Ricerca) Policlinico Umberto I

Prof. Michele Augusto Riva (Ministero della Salute su proposta del Ministero dell’Università e della Ricerca).Professore Universitario alla Bicocca di Milano

Una domanda a cui spero di trovare presto risposta: le società autorizzate a fare formazione, a chi sono intestate?

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